Scaduto

Gara #1534

Appalto integrato di progettazione ed esecuzione per “lavori di riparazione danni sisma e di adeguamento sismico del palazzo ducale denominato "rocca dello scorpione" - delibera CIPE 48/2016 CUP: G95C19000070001”
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Informazioni appalto

24/07/2026
Aperta
Lavori e progettazione esecutiva
€ 3.404.280,00
PALOMBIZIO GAETANO
Centrale Unica di Committenza URBS-NET-ON Comune di Bugnara

Categorie merceologiche

45454 - Lavori di ristrutturazione
712 - Servizi architettonici e servizi affini

Lotti

1
BC816682C3
G95C19000070001
Qualità prezzo
Appalto integrato di progettazione ed esecuzione per “lavori di riparazione danni sisma e di adeguamento sismico del palazzo ducale denominato
Modalità di scelta del contraente: procedura aperta, mediante appalto integrato ai sensi dell’art. 44 del D.lgs. 36/2023; Criterio di aggiudicazione/selezione: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 108, comma 2, lettera e) del Codice.
€ 3.008.474,36
€ 1.324.897,00
€ 395.805,64

Scadenze

20/08/2026 12:00
04/09/2026 10:00
08/09/2026 15:00

Allegati

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151.64 MB
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23/07/2026 16:03
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23/07/2026 16:04
214.45 kB

Chiarimenti

27/07/2026 11:59
Quesito #1
QUESITO N. 1 — Qualificazione OG2 della consorziata esecutrice (classifica e beneficio del quinto)

Con riferimento all'appalto integrato per i "lavori di riparazione danni sisma e adeguamento sismico del Palazzo Ducale – Rocca dello Scorpione" (CUP G95C19000070001), categoria prevalente OG2, si formula il seguente quesito.

Il disciplinare (§ 6.1 e tabella requisiti) richiede il possesso di attestazione SOA nella categoria OG2 classifica V al 100%, a fronte di un importo dei lavori a base di gara pari a € 3.310.000,00.

Si chiede di confermare che, in caso di partecipazione di un consorzio stabile in possesso di SOA OG2 classifica V, il quale — ai sensi dell'art. 67, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023 — indichi quale consorziata esecutrice dei lavori un'impresa consorziata dotata di attestazione SOA OG2 classifica IV-bis in proprio, tale qualificazione debba ritenersi sufficiente ai fini partecipativi ed esecutivi, considerato che:

a) l'importo dei lavori OG2 (€ 3.310.000,00) è inferiore al limite di importo proprio della classifica IV-bis (€ 3.500.000,00) e, comunque, ampiamente contenuto entro il limite della classifica IV-bis incrementata di un quinto (€ 4.200.000,00) per effetto del beneficio del quinto di cui all'Allegato II.12 al Codice;

b) l'impresa esecutrice possiede una classifica pari ad almeno un quinto dell'importo dei lavori a base di gara, come richiesto per l'operatività del predetto beneficio in capo alle imprese consorziate/raggruppate.

Si chiede, in subordine, ove la Stazione Appaltante non ritenga applicabile quanto sopra, di chiarire le ragioni per cui è stata richiesta la classifica V a fronte di un importo lavori riconducibile alla classifica IV-bis, ai fini della verifica di proporzionalità del requisito.

04/08/2026 09:19
Risposta
Trattasi di un refuso di stampa. La consorziata esecutrice dovrà essere in possesso di attestazione SOA OG2 CLASSIFICA IV -bis.
27/07/2026 11:59
Quesito #2
QUESITO N. 2 — Certificazioni premiali (criterio F.1) in caso di consorzio stabile con consorziata esecutrice

Con riferimento ai criteri premiali di cui al criterio F.1 (certificazioni per la parità di genere UNI/PdR 125:2022, ISO 37001, ISO 37301 e Modello di organizzazione ex D.Lgs. 231/2001 – fino a un massimo di 3 punti), si formula il seguente quesito nell'ipotesi di partecipazione di un consorzio stabile ai sensi dell'art. 65, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 36/2023, che indichi in sede di offerta la consorziata esecutrice dei lavori.

Considerato che:

a) i criteri premiali in questione attengono ai sistemi di gestione e alla capacità organizzativa ed esecutiva del soggetto che materialmente esegue le prestazioni oggetto di appalto;

b) nei consorzi stabili è la consorziata designata quale esecutrice a svolgere in concreto le lavorazioni, con la conseguenza che è in capo ad essa che i predetti sistemi di gestione e certificazioni assumono effettiva rilevanza ai fini della qualità e regolarità dell'esecuzione;

c) il disciplinare, nell'individuare il requisito premiale F.1, fa riferimento alla certificazione genericamente "posseduta", senza porre a carico del consorzio, in quanto tale, un onere di possesso ulteriore e distinto rispetto a quello dell'esecutrice;

d) per i consorzi stabili opera, ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 36/2023, il principio del computo cumulativo dei requisiti in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate;

si chiede di confermare che, ai fini dell'attribuzione del punteggio tabellare di cui al criterio F.1, sia sufficiente il possesso delle certificazioni in capo alla consorziata esecutrice designata dal consorzio stabile, senza necessità che le medesime siano possedute anche dal consorzio.



04/08/2026 09:19
Risposta
Per l’ottenimento dei punteggi, è necessario che la certificazione sia posseduta dalla consorziata esecutrice designata, mentre per i requisiti di partecipazione, è sufficiente la qualificazione come consorzio.
27/07/2026 17:21
Quesito #3
Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si chiede cortesemente di chiarire quanto segue.

In relazione all'offerta tecnica e, più precisamente, alle certificazioni richieste al punto F.1 del disciplinare, si chiede di confermare se, in caso di partecipazione in Associazione Temporanea di Imprese (ATI), tali certificazioni debbano essere possedute da tutte le imprese componenti il raggruppamento ovvero se sia sufficiente il possesso da parte della sola impresa mandataria o secondo altre modalità previste dalla lex specialis.

Si ringrazia anticipatamente per il cortese riscontro.

04/08/2026 09:20
Risposta
È sufficiente il possesso da parte della sola impresa mandataria.
28/07/2026 17:39
Quesito #4
Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si chiede cortesemente di fornire chiarimenti in merito ai seguenti aspetti.

1. Progettista indicato o associato

Nel caso di partecipazione di un costituendo RTI composto da due imprese che si avvale di un RTP costituito da una società di ingegneria e da uno studio associato di professionisti, si chiede di confermare se il progettista possa essere semplicemente indicato ai sensi della normativa vigente oppure se debba necessariamente partecipare alla procedura quale progettista associato al raggruppamento di imprese.

2. Domanda di partecipazione

Si chiede di confermare se la domanda di partecipazione debba essere sottoscritta e presentata:

da tutti i componenti del costituendo RTI;anche da tutti i componenti del RTP (società di ingegneria e studio associato), nell'ipotesi di progettista indicato.

3. Sottoscrizione dell'offerta tecnica

Si chiede di chiarire se l'offerta tecnica debba essere sottoscritta esclusivamente da tutti i componenti del costituendo RTI ovvero anche da tutti i componenti del RTP/progettisti indicati.

4. Dichiarazione di impegno ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. 36/2023

Si chiede di confermare se la dichiarazione di impegno prevista dall'art. 102 del D.Lgs. 36/2023 debba essere resa:

da tutti i componenti del costituendo RTI;anche da tutti i componenti del RTP/progettisti indicati.

5. Documentazione da inserire nella busta economica

Con riferimento ai criteri premiali previsti dal disciplinare, si chiede di chiarire se nella busta economica debba essere inserita tutta la documentazione richiesta ai fini dell'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri F.1, F.2 e F.3, ivi compresa la documentazione relativa alle figure del Professionista BIM e del Restauratore, oppure se debbano essere inseriti esclusivamente i documenti espressamente richiamati al criterio F.1, con esclusione della documentazione riferita ai criteri F.2 e F.3.

Qualora la documentazione relativa al Professionista BIM e al Restauratore non debba essere inserita nella busta economica, si chiede di precisare in quale busta di gara la stessa debba essere prodotta.

Si ringrazia anticipatamente per il cortese riscontro.

04/08/2026 09:27
Risposta
1) il progettista può’ essere semplicemente indicato ai sensi della normativa vigente.
2) - 4) La domanda, L’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal concorrente, secondo quanto previsto dal disciplinare di gara. Non è invece richiesta la sottoscrizione da parte del progettista indicato, salvo nel caso in cui lo stesso rivesta il ruolo di mandante all’interno di un raggruppamento temporaneo non ancora costituito.
3) Documentazione da inserire nella busta economica:si rimanda a lettura approfondita del disciplinare di gara, nello specifico l’art.17.1 ultimo capoverso: “I criteri premiali da F.1 a F.3 dovranno essere inseriti ESCLUSIVAMENTE nella busta contenente l’Offerta Economica. L’inserimento di tali elementi nella busta dell’Offerta Tecnica comporterà l’assegnazione di zero punti.”
29/07/2026 11:09
Quesito #5
Buongiorno,
con riferimento all'appalto integrato, si chiede di voler fornire evidenza del calcolo del corrispettivo relativo alla progettazione esecutiva posto a base di gara, specificando i criteri, i parametri e le modalità di determinazione adottati, in conformità a quanto previsto dall’art. 41, comma 15, del D.Lgs. 36/2023.
Cordiali saluti
Uffico gare


04/08/2026 09:32
Risposta
Si forniscono schemi di calcolo dei corrispettivi posti a base di gara
corrispettivi-progettazione-esecutiva.pdf
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04/08/2026 09:32
190.50 kB
corrispettivi-csp.pdf
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04/08/2026 09:32
190.23 kB
30/07/2026 16:22
Quesito #6
Spettabile Stazione Appaltante in relazione alla presente procedura di appalto si chiede di confermare quanto segue:

1) la Stazione Appaltante è il CUC URBS-NET-ON, con sede in Piazza Luca De Penne n. 1, c.a.p. 65017, Penne (PE);

2) il Committente è il Comune di Bugnara, con sede in Corso Vittorio Emanuele III, c.a.p. 67030, Bugnara (AQ);

e inoltre di chiarire se la garanzia provvisoria, nello specifico la fideiussione, deve avere come beneficiario:

a) la “Stazione Appaltante” [come indicato all'art. 9, lettera a) del disciplinare di gara] ovvero il CUC URBS-NET-ON;

b) il “Committente” ovvero il Comune di Bugnara

Nel caso di inesattezze dei dati riportati ai precedenti punti 1) e 2) si chiede cortesemente di fornire le corrette informazioni.

Fiduciosi di un Vostro chiarimento salutiamo cordialmente.



04/08/2026 09:44
Risposta
Si conferma che la Stazione Appaltante è la CUC URBS-NET-ON, con sede in Piazza Luca De Penne n. 1, c.a.p. 65017, Penne (PE);
Committente è il Comune di Bugnara, con sede in Corso Vittorio Emanuele III, c.a.p. 67030, Bugnara (AQ);

la garanzia provvisoria, nello specifico la fideiussione, deve avere come beneficiario il Comune di Bugnara, con cui verrà sottoscritto il Contratto

30/07/2026 16:23
Quesito #7
Spettabile Stazione Appaltante in relazione alla presente procedura di appalto si chiede di:

1) chiarire se i concorrenti possono o meno avvalersi della riduzione dell’importo della garanzia provvisoria previsto al quarto periodo del comma 8 dell’art. 106 del D.lgs. n. 36/2023, più precisamente, se possono o meno avvalersi della riduzione dell’importo della garanzia provvisoria in caso l’operatore economico sia in possesso di uno o più certificati di cui all’Allegato II.13 del Codice degli Appalti Pubblici – D.lgs.n. 36/2023. In caso affermativo si chiede di indicare la quota di riduzione e il certificato o i certificati il cui possesso danno diritto alla riduzione dell’importo della garanzia provvisoria;

2) confermare che la riduzione dell’importo della garanzia provvisoria prevista al terzo periodo del comma 8 dell’art. 106 del D.lgs. n. 36/2023 è consentita in forza di legge, quant’anche non elencata nel disciplinare di gara, più chiaramente, che ai fini della partecipazione alla presente procedura di appalto risulta ammissibile la riduzione del 10% dell’importo della garanzia provvisoria quando l’operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 dell’art. 106 del D.lgs. n. 36/2023 ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente.

Fiduciosi di un Vostro chiarimento salutiamo cordialmente.

04/08/2026 09:41
Risposta
I concorrenti possono avvalersi della riduzione dell’importo della garanzia provvisoria così come previsto al quarto periodo del comma 8 dell’art. 106 del D.lgs. n. 36/2023.

Per quando riguarda la qupta di riduzione fare riferimento allo stesso articolo.

Certificati che danno diritto alla riduzione:

Sistemi di gestione ambientale UNI EN ISO 14001

Sistemi di gestione per la qualità UNI EN ISO 9001

Sistemi di gestione per la salute e

sicurezza sul lavoro UNI ISO 45001

Certificazione del sistema di gestione per la parità di genere all'interno delle organizzazioni UNI/PdR 125

Risulta ammissibile la riduzione del 10% dell’importo della garanzia provvisoria quando l’operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3 dell’art. 106 del D.lgs. n. 36/2023 ovvero mediante verifica telematica sul sito internet dell'emittente.


30/07/2026 16:25
Quesito #8
Spettabile Stazione Appaltante in relazione ai requisiti di capacità economica e finanziaria di cui all’art. 6.2 del disciplinare di gara si chiede di confermare che la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà inerente al possesso del fatturato globale per servizi di ingegneria e architettura può essere rilasciata, alternativamente:

1) sia dal Progettista di cui all’art. 66 del D.lgs. n. 36/2023 (“dal soggetto” come riportato nel disciplinare di gara);

2) sia dall’organo preposto al controllo contabile (“Collegio sindacale, revisore contabile, società di revisione” come esemplificativamente elencati nel disciplinare di gara).

Fiduciosi di un Vostro chiarimento salutiamo cordialmente.

04/08/2026 09:42
Risposta
la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà inerente al possesso del fatturato potrà essere rilasciata sia dal progettista che dall’organo preposto al controllo contabile
30/07/2026 16:30
Quesito #9
Spettabile Stazione Appaltante, nel rispetto dei principi di chiarezza, trasparenza e leale collaborazione, si chiede di chiarire se i progettisti indicati (non associati ai sensi dell’art. 68 del D.lgs. n. 36/2023, ma indicati in fase di offerta, pertanto non rivestono né il ruolo di concorrente, né il ruolo di parte contrattuale):

1) debbano compilare e firmare la Domanda di partecipazione o se questa debba essere compilata dal concorrente come riportato all’art. 14.1 (pagine 20 e 21 del disciplinare di gara);

2) debbano compilare e firmare il patto d’integrità;

3) debbano compilare e firmare il DGUE;

4) nel caso di risposta affermativa del precedente punto 3, se tutti i progettisti indicati sono obbligati ad iscriversi alla presente piattaforma telematica per la compilazione del relativo DGUE o se sono previste ulteriori modalità per la compilazione del DGUE senza l’obbligo di iscrizione alla piattaforma telematica e in tal caso dare indicazioni al fine di operare la compilazione del DGUE con dette modalità alternative.

In attesa di un Vostro chiarimento, porgiamo distinti saluti.

04/08/2026 09:43
Risposta
I progettisti indicati non devono compilare e firmare la domanda di partecipazione

I progettisti indicati non devono compilare e firmare il patto di integrità

I progettisti indicati devono compilare e firmare il DGUE, il cui modello può essere scaricato in piattaforma
30/07/2026 16:31
Quesito #10
Spettabile Stazione Appaltante, nel rispetto dei principi di chiarezza, trasparenza e leale collaborazione, si chiede di confermare che in caso di più progettisti indicati in sede di offerta da parte di un’impresa concorrente alla gara (non associati ai sensi dell’art. 68 del D.lgs. n. 36/2023, ma indicati, pertanto non rivestono né il ruolo di concorrente, né il ruolo di parte contrattuale), i progettisti stessi NON hanno l’obbligo di costituirsi o di impegnarsi a costituire in RTP – Raggruppamento Temporaneo di Professionisti in ossequio:

1) del parere del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile – MIMS n. 1094/2021 (i requisiti di qualificazione di ordine speciale relativi a progettisti indicati non costituiti in RTP sono soddisfatti in modo cumulativo e non in attinenza alle norme degli RTP dei LL.PP.);

2) alla sentenza del TAR Lombardia Milano, Sez. I del 24/01/2022 n. 139 (i progettisti indicati sono professionisti esterni e non rientrano nella figura di concorrente, da cui derivano le norme in materia di composizione dei raggruppamenti nei LL.PP., se non sono concorrenti non si applicano le disposizioni di qualificazione per gli RTP);

3) della delibera ANAC n. 210 del 27/04/2022 (illegittimo imporre contratto di avvalimento o obbligo di RTP a progettisti indicati);

4) la sentenza del Consiglio di Stato Sez. IV del 13/10/2025 n. 4715 (i progettisti indicati devono soddisfare i requisiti di ordine speciale con attinenza alle norme degli RTP dei LL.PP. solo se hanno dichiarato di costituirsi in RTP);

In attesa di un Vostro chiarimento, porgiamo distinti saluti.


04/08/2026 09:44
Risposta
Si conferma l’interpretazione: i progettisti NON hanno l’obbligo di costituirsi o di impegnarsi a costituire in RTP – Raggruppamento Temporaneo di Professionisti

30/07/2026 16:33
Quesito #11
Spettabile Stazione Appaltante, nel rispetto dei principi di chiarezza, trasparenza e leale collaborazione,

nel caso un concorrente indichi (non associ ai sensi dell’art. 68 del D.lgs. n. 36/2023) un costituendo RTP di professionisti per l’espletamento dei servizi di progettazione previsti dal bando/disciplinare di gara, vista la disposizione riportata all’art. 6.4 del disciplinare di gara al secondo periodo del paragrafo “Requisiti di capacità tecnico professionale” la quale afferma: “… resta fermo l’obbligo da parte di ciascun componente del Raggruppamento di apportare una quota-parte, benché minima, di tale requisito, presentando uno o più servizi svolti in una o più categorie/ID oggetto del presente appalto.”

si chiede di confermare che detta disposizione non si applica nei confronti:

1) del giovane professionista in quanto in contrasto con l’art. 39, comma 1, ultimo periodo dell’Allegato II.12 del D.lgs. n. 36/2023 che recita: “I requisiti del giovane (ndr. professionista) non concorrono alla formazione dei requisiti di partecipazione richiesti dai committenti”;

2) del restauratore di beni culturali in quanto lo stesso è adibito all’espletamento dei compiti previsti dal Codice dei Beni Culturali – D.lgs.n. 42/2004 come nello specifico regolamentati dal DM del Ministero dei Beni Culturali n. 86 del 26/05/2009 i cui settori di attività (1- Materiali lapidei, musivi e derivati; 2- Superfici decorate dell'architettura; 3- Manufatti dipinti su supporto ligneo o tessile; ….; 11- Strumenti musicali; 12- Strumentazioni e strumenti scientifici e tecnici) non risultano attinenti alle prestazioni inerenti i servizi di architettura e ingegneria regolamentati dal DM Ministero della Giustizia del 17/06/2016 con riguardo alla Tavola Z-1, Categoria Edilizia, ID opere E.22; ed in via ulteriore anche per il fatto che l'eventuale presenza del restauratore nel gruppo di progettazione è attinente ai requisiti premiali dell’offerta tecnica e non ai requisiti di qualificazione per la partecipazione alla gara.

In attesa di un Vostro chiarimento, porgiamo distinti saluti.

04/08/2026 09:45
Risposta
si conferma che detta disposizione non si applica nei confronti:

1) del giovane professionista
2) del restauratore di beni culturali
30/07/2026 16:44
Quesito #12
Spettabile Stazione Appaltante, nel rispetto dei principi di chiarezza, trasparenza e leale collaborazione, si chiede:

1) di chiarire chi debba rilasciare la dichiarazione di cui all’art. 14 sub 4 del disciplinare di gara, denominata “dichiarazione altri soggetti”, ovvero, individuare più comprensibilmente “gli altri soggetti”;

2) di fornire tramite piattaforma PAD il modello di “dichiarazione altri soggetti” di cui all’art. 14 sub 4 del disciplinare di gara.

In attesa di un Vostro chiarimento, porgiamo distinti saluti.

04/08/2026 09:46
Risposta
DICHIARAZIONE DEVE ESSERE RESA E PRESENTATA A PENA DI ESCLUSIONE DA TUTTI I SOGGETTI DI CUI AL COMMA 3 DELL’ART.94 DEL D.LGS.VO 36/23 SE SONO PERSONE DIVERSE DA COLUI CHE SOTTOSCRIVE L’OFFERTA.
4-dichiarazione-altri-soggetti.doc
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04/08/2026 09:46
58.50 kB
31/07/2026 14:54
Quesito #13
Spettabile Stazione Appaltante,
con riferimento all'art. 3 del Disciplinare di gara, ove si legge che "l'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi dell'allegato I.13 al Codice 'Determinazione dei parametri per la progettazione' e del decreto ministeriale 17.06.2016, come da schema di determinazione dei corrispettivi e il relativo provvedimento di calcolo allegato agli atti", si chiede:

di rendere disponibile lo schema di determinazione dei corrispettivi e il relativo provvedimento di calcolo ivi richiamato, non risultando ad oggi reperibile tra la documentazione di gara pubblicata sulla Piattaforma e sul sito istituzionale della Stazione Appaltante.
In attesa di un Vostro chiarimento, porgiamo distinti saluti.

04/08/2026 09:47
Risposta
lo schema di determinazione dei corrispettivi e il relativo provvedimento di calcolo ivi richiamato è allegato alla risposta del quesito n°5
31/07/2026 14:56
Quesito #14
Spettabile Stazione Appaltante,
con riferimento al criterio premiale F.3 ("Presenza nel gruppo di progettazione di restauratore di beni culturali qualificato ai sensi dell'art. 182 del D.Lgs. 42/2004", punti 1) e alla nota di cui all'art. 6.1 del Disciplinare, secondo cui "il nominativo e gli estremi dell'iscrizione agli Albi professionali dei componenti del gruppo di lavoro attiene soltanto ai soggetti inseriti nella compagine organizzativa o ai soggetti dell'impresa ausiliaria incaricati dell'esecuzione della prestazione", si chiede di chiarire se, ai fini dell'attribuzione del punteggio premiale F.3:

il restauratore di beni culturali debba essere necessariamente componente del raggruppamento temporaneo di professionisti (mandante);
oppure se sia sufficiente che il restauratore sia indicato quale consulente esterno incaricato della specifica prestazione, non facente parte della compagine del RTP né qualificato come impresa ausiliaria ai sensi dell'art. 104 del Codice;
in tale ultimo caso, quale documentazione sia richiesta per comprovare l'effettivo coinvolgimento del consulente nell'esecuzione della prestazione ai fini dell'attribuzione del punteggio (es. dichiarazione di impegno, curriculum, lettera di incarico).

Si resta in attesa di cortese riscontro.

04/08/2026 09:49
Risposta
È sufficiente che il restauratore sia indicato quale consulente esterno incaricato della specifica prestazione.

Dichiarazione di impegno e certificato di iscrizione nell’Albo Ministeriale 1- Materiali lapidei, musivi e derivati
03/08/2026 09:29
Quesito #15
Buongiorno, in riferimento all'offerta tecnica, criterio F.1 del disciplinare di gara, in caso di operatore economico che indica un progettista esterno, si chiede di chiarire se le certificazioni richieste siano da riferirsi al progettista indicato o all'operatore economico che lo indica.

04/08/2026 09:50
Risposta
All'operatore economico che presenta l’offerta
03/08/2026 09:43
Quesito #16
Spettabile Stazione Appaltante,
la scrivente impresa è interessata ad eseguire il sopralluogo in relazione alla presente procedura di appalto.
Quand'anche il sopralluogo non sia obbligatorio e codesta spettabile Amministrazione non rilasci alcun attestato, chiediamo quali siano le modalità con le quali il nostro personale tecnico possa accedere alle aree oggetto dei lavori non esclusi ambienti interni o coperti.
A tal fine chiediamo anche se è necessario comunicare le generalità del personale tecnico e/o concordare il giorno in cui effettuare il sopralluogo e l'eventuale recapito a cui indirizzare detta comunicazione.
In attesa di un Vostro chiarimento salutiamo cordialmente.

03/08/2026 17:50
Risposta
Oggetto: Riscontro al chiarimento relativo alle modalità di svolgimento del sopralluogo

Spettabile Operatore Economico,

in riscontro alla Vostra richiesta di chiarimento, con la presente si forniscono le indicazioni dettagliate per l'accesso e lo svolgimento del sopralluogo presso le aree interessate dai lavori:

1. Modalità di accesso e concordamento della data

Nonostante il sopralluogo non sia espressamente previsto a pena di esclusione, l'accesso agli ambienti interni, coperti e pertinenziali deve essere preventivamente concordato e autorizzato dalla Stazione Appaltante per ragioni di sicurezza e organizzazione del personale.
Giorni e orari disponibili: I sopralluoghi potranno essere effettuati dal 27/07/2026 al 03/09/2026, previo appuntamento, nei giorni martedì e mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:30 alle ore 17:00, nei giorni lenedì e giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:00.
2. Comunicazione del personale tecnico

Per consentire l'accesso alle aree di cantiere/immobili, la Vostra Impresa dovrà trasmettere una formale richiesta con un preavviso di almeno [es. 48 ore] rispetto alla data ipotizzata.

La comunicazione dovrà contenere:
Dati dell'Impresa: Ragione sociale, codice fiscale/P.IVA.Generalità dei tecnici: Nome, cognome, data di nascita e numero del documento di identità dei soggetti incaricati (massimo [es. 2] tecnici per operatore economico).Dispositivi di Protezione Individuale (DPI): Conferma che il personale parteciperà munito dei DPI necessari per il cantiere (es. calzature antinfortunistiche, elmetto di protezione, giubbetto ad alta visibilità).
3. Recapito a cui indirizzare la richiesta

La suddetta comunicazione, corredata da copia dei documenti di riconoscimento in corso di validità dei tecnici delegati, dovrà essere inviata esclusivamente al seguente recapito:
Email: ufficiotecnico@comunedibugnara.itAll'attenzione del RUP: Arch. Gaetano PalombizioContatto telefonico per info: 086446114 int. 2 ufficio tecnico
Una volta ricevuta la comunicazione, la Stazione Appaltante provvederà a confermare via email la data e l'ora esatta dell'accesso.

Distinti saluti.

Il Responsabile Unico del Progetto (RUP)

Arch. Gaetano Palombizio
03/08/2026 10:53
Quesito #17
"Si richiede di chiarire la categoria di livello del restauratore che il disciplinare richiede nel criterio F.3: Presenza nel gruppo di progettazione di restauratore di beni culturali qualificato ai sensi dell'art. 182 del D.Lgs. 42/2004 ."

Restiamo in attesa di un vostro riscontro

Cordiali saluti




04/08/2026 09:51
Risposta
Restauratore di materiali lapidei
03/08/2026 15:32
Quesito #18
In caso di progettista indicato dall'operatore economico, si chiede se lo stesso progettista indicato debba compilare la domanda di partecipazione in modo autonomo e se, in caso positivo, debba versare l'importo relativo alla marca da bollo.

04/08/2026 09:52
Risposta
Il progettista indicato dall'operatore economico non deve compilare la domanda di partecipazione, quindi non è tenuto al pagamento della marca da bollo.
03/08/2026 17:10
Quesito #19
Salve,
con la presente siamo a richiedere chiarimenti riguardanti il sub-criterio F.1: le certificazioni richieste possono essere possedute dal solo operatore economico o anche dal gruppo di progettazione?

In attesa di un vostro riscontro si ringrazia anticipatamente.
Cordiali saluti

04/08/2026 09:55
Risposta
Il requisito deve essere posseduto dal solo operatore economico
04/08/2026 09:32
Quesito #20
Buongiorno,
In riferimento al punto 17.1 del Disciplinare di Gara, si chiede un chiarimento in merito alla corretta collocazione dei requisiti premiali F.2 (professionista BIM) e F.3 (Restauratore beni culturali), atteso che la nota 'ATTENZIONE!' a pagina 27 menziona solo le certificazioni di cui a F.1. Pertanto si chiede se tali requisiti vanno inseriti nella busta dell'Offerta Tecnica o nella busta dell'Offerta Economica.
Restiamo in attesa di un vostro riscontro
Cordiali saluti

04/08/2026 09:59
Risposta
Documentazione da inserire nella busta economica: si rimanda a lettura approfondita del disciplinare di gara, nello specifico l’art.17.1 ultimo capoverso: “I criteri premiali da F.1 a F.3 dovranno essere inseriti ESCLUSIVAMENTE nella busta contenente l’Offerta Economica. L’inserimento di tali elementi nella busta dell’Offerta Tecnica comporterà l’assegnazione di zero punti.”
04/08/2026 12:37
Quesito #21
Qualora i progettisti vengano indicati, ai sensi dell’art. 44, co. 3, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., si chiede:

1. in quale documentazione amministrativa si debbano dichiarare le generalità dei progettisti indicati;

2. in quale documentazione amministrativa si debba dichiarare il possesso dei requisiti di capacità economica/finanziaria e tecnica/professionale per i servizi di Progettazione (art. 6.2 e 6.3 del Disciplinare di gara);

3. se la documentazione a comprova dei suddetti requisiti vada consegnata in sede di presentazione dell’offerta o meno.



04/08/2026 17:30
Risposta
Documentazione Amministrativa, art.12 disciplinare, in una eventuale sottocartella tecnici designati

Nella sottocartella Tecnici designati

La documentazione a comprova dei requisiti deve essere allegata nella stessa busta amministrativa
04/08/2026 12:38
Quesito #22
Il Progetto posto a base di gara riguarda interventi su un immobile identificato quale bene culturale sottoposto a tutela monumentale e soggetto a vincolo ai sensi della 1089/39 e ss.mm.ii.

Si chiede di chiarire se il PFTE sia già stato sottoposto all'acquisizione dei pareri, nulla osta e autorizzazioni previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento all'autorizzazione della competente Soprintendenza.

Qualora tali pareri siano stati acquisiti, si chiede di metterne a disposizione dei concorrenti gli atti e i relativi esiti, al fine di consentire una corretta formulazione dell'offerta.

Qualora, invece, il progetto non sia stato ancora sottoposto al previsto iter autorizzativo, si chiede di precisare le ragioni di tale scelta e di chiarire come la Stazione Appaltante intenda garantire l'effettiva realizzabilità degli interventi posti a base di gara, tenuto conto che eventuali prescrizioni degli Enti preposti alla tutela potrebbero incidere in misura significativa sulle soluzioni progettuali, sulle lavorazioni, sui tempi e sui costi dell'intervento, con conseguenti riflessi sulle obbligazioni assunte dall'operatore economico in sede di offerta.

04/08/2026 17:32
Risposta
NO
Nella fase di progettazione esecutiva, sarà premura dell’Ente e del gruppo di progettazione affidatario, concordare con la Soprintendenza le integrazioni necessarie, sempre contenute nell’ambito dell’importo massimo di cui dispone l’Ente.
04/08/2026 12:38
Quesito #23
Con riferimento al criterio di valutazione dell’offerta tecnica F.2 "Presenza nel gruppo di progettazione di almeno un professionista certificato BIM UNI 11337-7 o equivalente", si chiede di confermare che il requisito sia soddisfatto mediante la presenza nel gruppo di progettazione di un professionista in possesso della certificazione BIM Specialist rilasciata ai sensi della UNI 11337-7.

04/08/2026 17:32
Risposta
Il professionista indicato dovrà essere in possesso di certificato BIM “UNI 11337-7 o equivalente" come indicato nel Disciplinare
04/08/2026 12:40
Quesito #24
Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale, si rileva che il disciplinare richiede il possesso di n. 1 servizio di punta di progettazione esecutiva e n. 1 di CSP con valore delle opere pari a quello oggetto di gara (art. 6.3 comma b del Disciplinare di gara).

1. Si chiede di confermare che tale previsione costituisca una precisa scelta della Stazione Appaltante in contrasto con la consolidata prassi operativa che prevede la dimostrazione del requisito mediante n. 2 servizi di punta.

2. In applicazione del principio del favor partecipationis, si chiede che, ai fini della dimostrazione del requisito, sia possibile dimostrare il possesso di due servizi aventi complessivamente le caratteristiche e l'importo richiesti.

04/08/2026 17:33
Risposta
1) Si, costituisce una precisa scelta della Stazione Appaltante

2) Non è consentito dal Disciplinare
04/08/2026 12:40
Quesito #25
Al fine della dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale in merito ai servizi di CSP (art. 6.3 del Disciplinare di gara), si chiede se gli importi minimi richiesti si riferiscano ad importi lavori con ID opera E.22 o possano riferirsi a lavori con qualsiasi categoria e ID delle opere.

04/08/2026 17:34
Risposta
importi lavori con ID opera E.22
04/08/2026 12:40
Quesito #26
Al fine della dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale relativi all’elenco di servizi di progettazione esecutiva e CSP (art. 6.3 comma a. del Disciplinare di gara), si chiede di chiarire le modalità di dimostrazione dell'importo minimo richiesto.

In particolare, si chiede di confermare se l'importo complessivo minimo previsto dal Disciplinare debba essere riferito cumulativamente ai servizi di progettazione esecutiva e CSP oppure se il medesimo importo debba essere posseduto e dimostrato autonomamente per ciascuna delle due prestazioni professionali.

04/08/2026 17:34
Risposta
Art. 6.3 del Disciplinare di Gara: Ai fini della dimostrazione dei requisiti minimi di capacità tecnico-professionale, nel caso in cui un medesimo incarico abbia ricompreso, in maniera congiunta, i servizi di Progettazione esecutiva e di Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione, e l’importo delle opere risulti pari o superiore a quello richiesto per ciascuna delle due prestazioni nella tabella sopra riportata, tale incarico potrà essere utilizzato per soddisfare entrambi i requisiti specifici, senza necessità di ulteriori incarichi distinti.
04/08/2026 12:41
Quesito #27
Nel Disciplinare di gara, all’art. 15 “Contenuto e modalità di redazione dell’offerta tecnica”, si chiede di presentare, a pena di esclusione, descrizione dei servizi svolti relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell’affidamento, con riferimento alla “professionalità e adeguatezza dell’offerta”.

Tale richiesta si evince anche sulla Piattaforma telematica: tra i documenti obbligatori per l’offerta tecnica è richiesto il caricamento di “professionalità e adeguatezza dell’offerta, descrizione dei servizi svolti relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi”.

Tuttavia, nei criteri di valutazione dell’offerta tecnica non si rileva la presenza di punteggio attribuibile alla “professionalità e adeguatezza dell’offerta”.

1. Alla luce di quanto sopra, si chiede se la richiesta di documentazione atta a descrivere servizi affini sia da considerarsi refuso.

2. In caso di risposta negativa al punto 1, si chiede:

2.a quale sia la modalità di valutazione dei servizi significativi richiesti;

2.b quale punteggio sia previsto per i servizi significativi presentati;

2.c quale siano i limiti editoriali per la presentazione dei servizi significativi richiesti.

04/08/2026 17:36
Risposta
la richiesta di documentazione atta a descrivere servizi affini è da considerarsi un refuso.
04/08/2026 12:44
Quesito #28
Dalla lettura del Disciplinare di gara e dei modelli messi a disposizione, non si evince dove si debbano indicare le generalità dei professionisti indicati che nominalmente costituiranno il gruppo di lavoro per i servizi di progettazione e CSP. Si chiede di chiarire.

04/08/2026 17:37
Risposta
Nella busta amministrativa, creando una sottocartella: tecnici incaricati e ruoli
04/08/2026 12:48
Quesito #29
Si chiede conferma che gli importi previsti per PROGETTAZIONE ESECUTIVA e CSP non siano soggetti a ribasso, come indicato nella tabella a pag. 8, art. 3 del Disciplinare di gara.

04/08/2026 17:38
Risposta
Non sono soggetti a ribasso
04/08/2026 15:11
Quesito #30
Con riferimento al calcolo dei corrispettivi fornito, si chiede cortesemente di voler verificare la determinazione del corrispettivo relativo alla progettazione esecutiva, in considerazione delle specifiche previsioni applicabili all’appalto integrato.

In particolare, non sembrerebbero essere state considerate le prestazioni QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05, da riconoscersi nella misura del 50% al progetto esecutivo, nonché la prestazione QbIII.06 – Progettazione integrata e coordinata.

Quanto alla QbIII.07 – Piano di sicurezza e coordinamento, la stessa risulta riconosciuta integralmente al progetto esecutivo, non avendone trovato effettivamente riscontro nella documentazione che costituisce il PFTE a base di gara, anziché essere ripartita nella misura del 50% tra PFTE e PE. Tale riconoscimento, tuttavia, non sembrerebbe compensare le ulteriori prestazioni sopra richiamate non ricomprese nel calcolo del corrispettivo.

Si chiede inoltre di verificare l’applicazione dell’incremento del 10% per l’adozione della metodologia BIM, da applicarsi prima delle spese e degli oneri accessori.

Alla luce di quanto sopra, l’importo posto a base di offerta appare significativamente inferiore a quello risultante dall’applicazione dei parametri per un intervento E.22, del valore stimato di € 3.310.000, con adozione della metodologia BIM.

Si chiede pertanto cortesemente di voler fornire evidenza dei criteri e delle modalità di calcolo adottati.
Molte cordialità

08/08/2026 17:56
Risposta
Non sono state considerate in quando non necessarie

Non è stata adottata alcuna misura compensativa della progettazione esecutiva

Non è stata richiesta applicazione della metodologia BIM, quindi l’incremento del 10% non è dovuto.

Il possesso della certificazione BIM fra i criteri tabellari F2, rappresenta una premialità per il gruppo di progettazione in possesso di tale titolo.

I criteri adottati sono tali per aver privilegiato l’effettiva esecuzione dei lavori rispetto all’importo della progettazione esecutiva
05/08/2026 10:32
Quesito #31
Buongiorno,
“In riferimento alla richiesta di "organizzazione delle aree operative" indicata nel Subcriterio D.1 "Organizzazione logistica del cantiere e gestione delle interferenze" si richiede la condivisione di una planimetria in cui siano rappresentate graficamente le aree a disposizione destinate all'impianto del cantiere e delle aree logistiche.”

Distinti saluti



08/08/2026 17:57
Risposta
La planimetria delle aree oggetto di intervento è rintracciabile nella TAV.01 allegata al PFTE
05/08/2026 10:35
Quesito #32
Spettabile Stazione Appaltante,
nel rispetto dei principi di chiarezza, leale collaborazione e trasparenza, si chiede di confermare che il legale rappresentante di un operatore economico, sottoscrittore dell'offerta, ai fini della partecipazione alla presente procedura di appalto può rilasciare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che i soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del d.lgs. n. 36/2023, nominativamente indicati, con generalità complete e qualifica/carica ricoperta in seno all'impresa, "non si trovano in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalti pubblici previste dagli artt. 94, 95 e 98 del Decreto d.lgs. n. 36 del 31.3.2023" conformemente all'ultima opzione alternativa alle precedenti riportate nel modello "4-dichiarazione-altri-soggetti.doc" allegato alla risposta del 04/08/2026 09:46 al quesito #12 e in conformità all'art. 3 del Comunicato del Presidente ANAC del 08/11/2017, pienamente applicabile quand'anche abbia riferimenti al precedente codice degli appalti.
Si chiede, altresì di confermare che la sopraddetta dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante dell'operatore economico, sottoscrittore dell'offerta, è alternativa e sostitutiva delle singole dichiarazioni che altrimenti devono essere rilasciate da ciascuno dei soggetti di cui all'art. 93, comma 4 del d.lgs. n. 3.6/2023.
Fiduciosi in un Vostro chiarimento si saluta cordialmente.

08/08/2026 17:59
Risposta
il legale rappresentante dell’ operatore economico, sottoscrittore dell'offerta, ai fini della partecipazione alla presente procedura di appalto può rilasciare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà che i soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del d.lgs. n. 36/2023 "non si trovano in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalti pubblici previste dagli artt. 94, 95 e 98 del Decreto d.lgs. n. 36 del 31.3.2023"

Si conferma che la sopraddetta dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante dell'operatore economico, sottoscrittore dell'offerta, è alternativa e sostitutiva delle singole dichiarazioni
06/08/2026 11:42
Quesito #34
Con riferimento al criterio F.1, si chiede di chiarire espressamente il punteggio attribuito in caso di possesso di una, due, tre o quattro tra le certificazioni/requisiti indicati, specificando se la ripartizione sia la seguente: 1 certificazione = 1 punto; 2 = 2 punti; 3 = 3 punti; 4 = comunque 3 punti.



08/08/2026 18:00
Risposta
Il punteggio massimo assegnabile è 3, quantunque in possesso di più certificazioni
06/08/2026 12:24
Quesito #35
QUESITO — Criterio premiale F.1: certificazioni in consorzio stabile con consorziata esecutrice

Con riferimento al chiarimento reso in data 04/08/2026 al Quesito n. 2, secondo cui "per l'ottenimento dei punteggi, è necessario che la certificazione sia posseduta dalla consorziata esecutrice designata", si chiede quanto segue.

Nell'ipotesi in cui un consorzio stabile ex art. 65, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 36/2023 indichi in offerta la consorziata esecutrice, e:

le certificazioni UNI/PdR 125:2022, ISO 37001 e ISO 37301 siano possedute dalla consorziata esecutrice;il Modello 231 sia posseduto invece dal consorzio stabile in quanto tale (essendo strumento di esonero da responsabilità riferito all'ente contraente, ex art. 6 D.Lgs. 231/2001, e non ai sistemi operativi di esecuzione dei lavori);

si chiede di chiarire:

se, con riferimento al Modello 231, sia sufficiente il possesso in capo al consorzio stabile, quale soggetto offerente e contraente, anziché in capo alla consorziata esecutrice;se le certificazioni possedute in parte dalla consorziata esecutrice e in parte dal consorzio (incluso il Modello 231) siano cumulabili ai fini del punteggio;di confermare che il punteggio massimo di 3 punti sia raggiungibile con almeno 3 delle 4 certificazioni, senza necessità del possesso di tutte e quattro, e che il possesso di tutte e quattro le certificazioni non determini punteggio ulteriore rispetto al tetto massimo di 3 punti.



10/08/2026 14:35
Risposta
con riferimento al Modello 231, il requisito deve essere posseduto dalla consorziata esecutrice;

non sono cumulabili

il punteggio massimo di 3 punti è raggiungibile con almeno 3 delle 4 certificazioni, senza necessità del possesso di tutte e quattro, non è previsto nessun ulteriore punteggio.
06/08/2026 13:11
Quesito #36
“In riferimento al criterio tabellare F.2 dell’offerta tecnica, che prevede l’attribuzione di n. 1 punto per la presenza nel gruppo di progettazione di almeno un professionista certificato BIM ai sensi della UNI 11337-7 o in possesso di certificazione equivalente riconosciuta, si chiede di chiarire, nel caso in cui l’operatore economico concorrente abbia indicato un progettista esterno, quale soggetto debba sottoscrivere la dichiarazione attestante la presenza del suddetto professionista nel gruppo di progettazione: l’operatore economico concorrente, il progettista indicato ovvero entrambi.”

08/08/2026 18:01
Risposta
il progettista indicato deve dichiarare il possesso del certificato BIM
07/08/2026 10:52
Quesito #37
Si chiede se, ai fini dell'attribuzione del punteggio premiale previsto per il possesso della certificazione criterio F1, sia sufficiente che tale certificazione sia posseduta esclusivamente dall'impresa Mandante in caso di partecipazione in RTI/ATI

10/08/2026 14:36
Risposta
È sufficiente che tale certificazione sia posseduta esclusivamente dall'impresa Mandante in caso di partecipazione in RTI/ATI
07/08/2026 12:29
Quesito #38
Si richiede un chiarimento in merito alla possibilità che la dichiarazione relativa agli "altri soggetti", indicati all'art. 94, comma 3, sia resa direttamente dal legale rappresentante in nome e per conto degli stessi

10/08/2026 14:37
Risposta
Si conferma che la dichiarazione relativa agli "altri soggetti", indicati all'art. 94, comma 3, possa essere resa direttamente dal legale rappresentante in nome e per conto degli stessi
17/08/2026 18:31
Quesito #39


Con riferimento alla documentazione di gara e, in particolare, ai criteri F.2 e F.3, si chiede alla Stazione Appaltante di fornire i seguenti chiarimenti.

1. Criterio F.2 – Professionista BIM

Si chiede di confermare se il professionista BIM richiesto ai fini del soddisfacimento del criterio F.2 possa essere messo a disposizione del gruppo di progettazione mediante avvalimento, ai sensi della normativa vigente, fermo restando il possesso dei requisiti e delle competenze richieste dalla documentazione di gara.

2. Criterio F.3 – Restauratore

Con riferimento al criterio F.3, si chiede altresì di confermare se la figura del restauratore possa essere messa a disposizione da una delle imprese facenti parte del raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), qualora tale impresa sia in possesso di attestazione SOA per la categoria pertinente, comprensiva della qualificazione relativa al restauratore, e possa pertanto garantire la disponibilità della professionalità richiesta.

Si chiede, pertanto, di chiarire se, nelle suddette ipotesi, la disponibilità delle figure professionali possa essere considerata valida ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto dai criteri F.2 e F.3.

Si ringrazia per il chiarimento.

24/08/2026 15:44
Risposta
Non può essere messo a disposizione del gruppo di progettazione mediante avvalimento, deve far parte del gruppo di progettazione

la figura del restauratore deve essere parte integrante del gruppo di progettazione, ne è richiesta l’iscrizione presso il competente Albo Ministeriale, da non confondere con la SOA dell’impresa esecutrice

nelle suddette ipotesi avanzate dal richiedente i punteggi tabellari non possono essere attribuiti
18/08/2026 10:51
Quesito #40
Con riferimento alla previsione relativa alla presenza, all’interno del gruppo di progettazione, delle figure professionali del professionista MIB e del restauratore, si chiede di chiarire se tali figure debbano essere indicate già nella documentazione amministrativa oppure se la relativa indicazione debba essere effettuata esclusivamente nell’ambito dell’offerta economica, secondo quanto previsto dalla documentazione di gara.

In particolare, qualora i nominativi dei suddetti professionisti debbano essere indicati nella documentazione amministrativa, si chiede di chiarire come debba essere garantito il rispetto del principio di separazione tra la documentazione amministrativa e l’offerta tecnica, considerato che tale indicazione potrebbe rendere anticipatamente conoscibile un elemento suscettibile di incidere sulla valutazione dell’offerta tecnica e, conseguentemente, sull’attribuzione del relativo punteggio.

Si chiede pertanto di precisare se, al fine di evitare qualsiasi anticipazione di elementi dell’offerta tecnica e del relativo punteggio, sia corretto indicare il professionista MIB e il restauratore esclusivamente nella documentazione relativa all’offerta, ovvero se la Stazione Appaltante ritenga necessaria la loro indicazione anche nella documentazione amministrativa e, in tal caso, con quali modalità debba essere assicurata la separazione tra le diverse fasi di valutazione.

Si ringrazia per il chiarimento.

24/08/2026 15:45
Risposta
è necessario inserire la certificazione del possesso dei requisiti professionali MIB e il restauratore esclusivamente nella documentazione relativa all’offerta, in difetto i punteggi non verranno attribuiti.
Non si esclude che gli stessi vengano indicati nella documentazione amministrativa, nella fattispecie nella presentazione del gruppo di lavoro, senza che ciò comporti valutazioni discrezionali.
18/08/2026 12:41
Quesito #41
Preso atto della risposta al Quesito n. 30, si chiede di indicare se l'affermazione secondo cui le prestazioni QbIII.03, QbIII.04, QbIII.05 e QbIII.06 sono state ritenute “non necessarie” costituisca la motivata determinazione della Stazione Appaltante prevista dall'art. 22, comma 4, dell'Allegato I.7 al D.Lgs. 36/2023 per l'esclusione dei corrispondenti elaborati dal progetto esecutivo.

Si chiede pertanto di confermare espressamente che l'aggiudicatario non sarà tenuto a redigere computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi ed eventuali analisi prezzi, né gli ulteriori elaborati riconducibili alle prestazioni QbIII.03-.06.

Qualora tali elaborati debbano invece essere prodotti, anche al fine di recepire le prescrizioni della Soprintendenza e verificare il rispetto dell'importo massimo disponibile, si chiede di chiarire sulla base di quale disposizione gli stessi non siano stati considerati nella determinazione del corrispettivo professionale.

Si chiede infine di chiarire il fondamento normativo dell'affermazione secondo cui, nella determinazione del corrispettivo professionale, sarebbero stati adottati criteri finalizzati a “privilegiare l'effettiva esecuzione dei lavori rispetto all'importo della progettazione esecutiva”, alla luce dell'art. 41, commi 10 e 15, del D.Lgs. 36/2023

24/08/2026 15:46
Risposta
l'aggiudicatario non sarà tenuto a redigere computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi ed eventuali analisi prezzi, né gli ulteriori elaborati riconducibili alle prestazioni QbIII.03-.06.
Si confida nella bontà del progetto elaborato, le ipotizzabili prescrizioni non rappresentano certezze procedurali, quindi non valutate e previste. Si conferma il corrispettivo determinato.
Il metodo di calcolo adottato tiene conto delle prestazioni effettivamente necessarie, riducendo quelle prestazioni che potranno essere svolte direttamente dalla Stazione Appaltante a costo zero.
18/08/2026 18:02
Quesito #42
Con riferimento al requisito di capacità tecnico-professionale relativo al servizio “di punta” di progettazione esecutiva, di cui al punto 6.3, lett. b), e alle indicazioni per i raggruppamenti temporanei contenute al punto 6.4 del Disciplinare di gara, si chiede di chiarire la corretta modalità di dimostrazione del predetto requisito nella seguente fattispecie.

In particolare, si chiede di confermare se il requisito relativo al servizio “di punta” possa ritenersi soddisfatto mediante un unico precedente incarico, relativo ad opere appartenenti alla categoria e ID richieste dal Disciplinare, che sia stato svolto nell'ambito di un precedente raggruppamento temporaneo di professionisti da due operatori economici che intendono partecipare congiuntamente anche alla presente procedura, ciascuno secondo una propria quota di partecipazione/esecuzione.

Nello specifico, fermo restando che il precedente incarico è riferito ad un unico contratto avente ad oggetto opere di valore almeno pari a quello minimo richiesto dal Disciplinare, si chiede se, ai fini della verifica del requisito, possano essere cumulate le quote di partecipazione/esecuzione maturate dai due suddetti operatori economici nel medesimo incarico, qualora la somma degli importi delle opere riferibili alle rispettive quote risulti pari o superiore all'importo minimo di € 3.310.000,00 richiesto per il servizio di punta.

Si chiede, pertanto, di confermare che tale fattispecie sia ammissibile, trattandosi non della sommatoria di due distinti incarichi di importo individualmente inferiore alla soglia richiesta, bensì della valorizzazione, in capo al costituendo raggruppamento, delle quote maturate da due suoi componenti nell'ambito del medesimo contratto/servizio, la cui somma consente di raggiungere o superare il requisito minimo previsto dal Disciplinare.

24/08/2026 15:46
Risposta
Punto 6.3.b Disciplinare: Ai fini della dimostrazione dei requisiti minimi di capacità tecnico-professionale, nel caso in cui un medesimo incarico abbia ricompreso, in maniera congiunta, i servizi di Progettazione esecutiva e di Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione, e l’importo delle opere risulti pari o superiore a quello richiesto per ciascuna delle due prestazioni nella tabella sopra riportata, tale incarico potrà essere utilizzato per soddisfare entrambi i requisiti specifici, senza necessità di ulteriori incarichi distinti. L’importo complessivo delle quote di partecipazione, documentate e certificate, dovrà essere superiore a € 3.310.000.

possano essere cumulate le quote di partecipazione alla progettazione esecutiva e CSP maturate dai due suddetti operatori economici nel medesimo incarico, qualora le rispettive quote risultino pari o superiore all'importo minimo di € 3.310.000,00 richiesto per il servizio di punta.

tale fattispecie è ammissibile.
19/08/2026 15:06
Quesito #43
Con riferimento all’art. 5 del Disciplinare di gara, si chiede di confermare se, nel caso di partecipazione di un consorzio stabile di cui all’art. 65, comma 2, lett. d), che indichi una propria consorziata quale esecutrice dei lavori, il Patto di Integrità debba essere compilato e sottoscritto esclusivamente dal Consorzio concorrente oppure debba essere sottoscritto anche dalla consorziata esecutrice designata.

01/09/2026 16:18
Risposta
In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all’articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.
Si conferma debba essere compilato e sottoscritto anche dalla consorziata esecutrice designata.

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